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Ordinanza — n. 27865/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for mere factual complaints; resistance conviction upheld due to active assault and intoxication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27865/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely expressions of dissatisfaction regarding facts rather than legal arguments. The appellant, an intoxicated man, was convicted of resistance after actively striking police officers and walls while obstructing entry to a venue. The court upheld the conviction, noting that the conduct went beyond passive protest and that the denial of generic mitigating circumstances was not illogical given the defendant's prior violent record.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be based on legal grounds; mere complaints about factual findings or expressions of dissatisfaction do not constitute admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints resistance crime active violence assault alcohol intoxication defense reati violenti reati contro la pubblica autorità aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YAKINI RACHID nato a KHOURIBG( MAROCCO) il 01/01/1978 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di El Yakini Rachid; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da. mere doglianze in punto di fatto.

Le modalità della condotta sono state ritenute idonee a configurare la condotta di resistenza perché non si erano esaurite in una mera resistenza passiva o in una generica protesta poiché il ricorrente aveva tentato di colpire con pugni gli agenti che gli impedivano di rientrare nei locali di una ricevitoria ove aveva importunato gli avventori tirando pugni contro le pareti, trovandosi in stato di alterazione alcolica; Considerato che non è censurabile la scelta di denegare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche perché non manifestamente illogica (la Corte di merito ha valorizzato i precedenti penali, anche per reati violenti);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere pejatore Il Presid