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Ordinanza — n. 27857/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for generic lack of resipiscence, citing police injury and high intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27857/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Salahoru Albert Iulian and Dragos Florea inadmissible. The appellants argued against a conviction for Article 337 of the Penal Code, claiming the lower court erred in denying resipiscence. The court rejected these arguments as generic, noting the lower court correctly identified the lack of remorse, the severity of the conduct, and the specific injury inflicted on a police officer.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeals are inadmissible when the grounds are generic and fail to challenge the lower court's correct assessment of the lack of resipiscence, the gravity of the conduct, and the specific consequences such as injuries to law enforcement.

Parole chiave

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Article 337 Penal Code lack of resipiscence inadmissible appeals police officer injury high criminal intent Cassation review procedural inadmissibility ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALAHORU ALBERT IULIAN nato il 16/06/1994 FLOREA DRAGOS nato il 18/08/1999 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Salahoru Albert Iulian e Dragos Florea; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i comuni motivi di ricorso, relativi a condanna per il reato di cui 337 cod. pen., sono generici e, comunque, riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, nella sentenza impugnata che giustificato il diniego di applicazione delle generiche evidenziando la mancanza di resipiscenza da parte degli imputati e la gravità della condotta, anche per le conseguenze lesive che aveva provocato all'agente di polizia penitenziaria intervenuto per dividerli, nel corsò di un'aggressione ad altro detenuto, e al quale era stata provocata la frattura delle ossa nasali e la particolare intensità del dolo, valutazioni che, pertanto, non si prestano a censure rilevabili in questa sede.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere e sore Il Pre d nte i