Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not registered in the special bar for higher courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Anthony Mazzeo's appeal inadmissible because his defense lawyer, Salvatore Mazzeo, was not registered in the special bar for higher courts. Although Mazzeo was convicted for labor law violations, the procedural defect regarding the lawyer's qualification rendered the appeal void under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that formal requirements for counsel are mandatory and cannot be waived, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The appeal is inadmissible if the defense lawyer signing the grounds of appeal is not enrolled in the special bar for higher courts, as this requirement is mandatory and cannot be waived.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO ANTHONY nato a AOSTA il 03/06/1996 avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Anthony Mazzeo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Genova lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 29, 55, 37 D.Igs 81/2008, quale datore di lavoro di una palestra. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod proc. pen.) è inammissibile.
Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato Salvatore Mazzeo, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000;
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente