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Ordinanza — n. 27847/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding horizontal compensation of non-tax credits for VAT evasion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27847/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that using non-tax credits to offset VAT debt constituted a different legal scenario than established precedents. The court rejected this distinction, affirming that the crime of improper compensation applies equally to horizontal offsets between different types of debts.

Regesto Legislator

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Art. 10 quater, comma 2, d.lgs. 74/2000; The crime of improper compensation of non-existent or non-owed credits is constituted by the failure to pay sums related to both tax and non-tax debts when a single payment model is required, regardless of whether the compensation is vertical or horizontal.

Parole chiave

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improper compensation crime horizontal debt offset VAT evasion liability non-tax credit offset inadmissible appeal single payment model tax debt nature deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 10 quater, comma 2, d.lgs. 74/2000
10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 37085 del 28/09/2021
Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022
281958; Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO GIANLUCA nato a MILANO il 03/07/1989 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Gianluca Raimondo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Milano lo ha condannato per il reato di cui all'art. 10 quater, comma 2, d.lgs.74/2000 per non aver provveduto al versamento delle somme dovute per il pagamento dell'IVA per l'anno 2016, utilizzando in compensazione crediti inesistenti.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, rappresentando di aver portato in compensazione crediti di natura non tributaria. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha richiamato il principio affermato da ,/ costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di indebita compensazione e integrato dall'omesso versamento di somme di denaro attinenti addebiti sia tributari che di altra natura per il cui pagamento debba essere utilizzato un modello di versamento unitario.

Si è infatti affermato che il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile sia nel caso di compensazione "verticale", riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione "orizzontale", concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa (Sez.6, n. 37085 del 28/09/2021, Rv. 281958; Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022 Ud. (dep. 14/06/2022 ) Rv. 283236). Nel caso in disamina il giudice a quo ha rigettato la doglianza con la quale il ricorrente rappresentava di aver effettuato la c.d. compensazione oriz2:ontale con crediti e debiti di natura diversa da quelli relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del lg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila .in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Jei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presi