Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating Art. 581 and 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to specify legal and factual grounds for the review. The appellant merely requested annulment without analyzing specific defects in the lower court's reasoning, violating the requirement for precise motivation under Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible under Article 591, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal and factual reasons supporting the request for review.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPOLI PIETRO nato a TARANTO il 01/01/1980 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Lupoli Pietro ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 291 bis comma 1, DPR 43 /1973, deducendo genericamente vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.
Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581, lett.
d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi adldotti, è prevista dall'art 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente