Sentenza — n. 27840/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUONFRATE FABRIZIO nato a RHO il 05/09/1973 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Fabrizio Buonfrate ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa con la quale la Corte di appello di Lecce lo ha condannato per il residuo reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 ( capo di imputazione sub C). La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A) relativo all'art.4 dIgs.74/2000, e il reato di cui al capo D), contestati in concorso con il coimputato Petrosino, in quanto estinti per intervenuta prescrizione. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato contestato, ed evidenzia un vizio della motivazione, posto che la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del ricorrente richiamando il nome del coimputato Petrosino, senza nulla argomentare in ordine alle doglianze formulate in ordine alle somme indicate nel capo di imputazione e in ordine alla qualifica del ricorrente quale amministratore della società.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 11 d.lgs. 74/2000; Sentenza — n. 27840/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Fabrizio Buonfrate ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa con la quale la Corte di appello di Lecce lo ha condannato per il residuo reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 ( capo di imputazione sub C). La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A) relativo all'art.4 dIgs.74/2000, e il reato di cui al capo D), contestati in concorso con il coimputato Petrosino, in quanto estinti per intervenuta prescrizione. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato contestato, ed evidenzia un vizio della motivazione, posto che la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del ricorrente richiamando il nome del coimputato Petrosino, senza nulla argomentare in ordine alle doglianze formulate in ordine alle somme indicate nel capo di imputazione e in ordine alla qualifica del ricorrente quale amministratore della società.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUONFRATE FABRIZIO nato a RHO il 05/09/1973 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
RITENUTO IN FATTO
Fabrizio Buonfrate ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa con la quale la Corte di appello di Lecce lo ha condannato per il residuo reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 ( capo di imputazione sub C). La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A) relativo all'art.4 dIgs.74/2000, e il reato di cui al capo D), contestati in concorso con il coimputato Petrosino, in quanto estinti per intervenuta prescrizione. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato contestato, ed evidenzia un vizio della motivazione, posto che la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del ricorrente richiamando il nome del coimputato Petrosino, senza nulla argomentare in ordine alle doglianze formulate in ordine alle somme indicate nel capo di imputazione e in ordine alla qualifica del ricorrente quale amministratore della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è senz'altro ammissibile, non essendo i motivi manifestamente infondati né ricorrendo alcun'altra delle cause di inammissibilità di cui agli artt. 591 e 606 comma 3 cod. proc. pen. E', dunque, possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello onde il reato &Ad estinti per prescrizione. Né è possibile addivenire a proscioglimento nel merito, non risultando evidente il ricorrere una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cpv cod. proc. pen. in considerazione delle ragioni espresse nell'ampio e approfondito apparato argornéntativo a supporto della decisione di secondo grado. 3.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Fabrizio Buonfrate, perché il residuo reato di cui al capo C) è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presi