Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation reserved to the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court lacked evidence proving he was a de facto entrepreneur regarding asbestos-containing waste slabs. The appellate court found his status based on the massive quantity of waste on his property and deemed it implausible that unknown third parties abandoned the slabs in his accessible area. The court ruled that the appeal violated the principle of res judicata by challenging factual determinations reserved to the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the factual evaluation of evidence or the reconstruction of facts are inadmissible in cassation, as such assessments fall exclusively within the jurisdiction of the court of first instance and are binding unless the reasoning is manifestly insufficient.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORAGLIO PIERO nato a NIZZA MONFERRATO il 23/12/1959 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Piero Moraglio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello lo ha assolto con riferimento al reato di cui al capo di imputazione sub B), di cui all' art. 256, comma 1, lett.
a) d.lgs. 152/2006, concernente i conferimenti di rifiuti alla società Metalfer, e lo ha condannato con riferimento al reato di cui al capo A), di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, relativamente alle condotte di trasporto ed abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, e precisamente in ordine alla sussistenza della qualifica di imprenditore di fatto evidenziando l'assenza di prova del deposito di due lastre in fibrocemento contenenti amianto.
Con memoria difensiva, il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la qualifica di imprenditore di fatto non solo in quanto il ricorrente non svolge altra attività lavorativa, ma desumendo la qualifica dall' enorme quantità di rifiuti rinvenuti in corrispondenza della proprietà del ricorrente, che li aveva quindi raccolti e depositati; il giudice ha anche evidenziato che tale abbandono risulta accertato sin dal 2016 fino al 2018.
In ordine alla mancanza di prova circa l'autore della condotta di abbandono di due lastre in fibrocemento, il giudice a quo ha evidenziato che tali rifiuti di natura pericolosa erano accumulati Vicino 'agli altri, in posizione non defilata, anzi in una zona porticata nella disponibilità dell'imputato che utilizzava per accumulare quanto rinveniva nelle cantine oggetto di sgombero. Il giudice ha quindi ritenuto inverosimile che tali lastre siano state abbandonate da terzi ignoti, che avrebbero dovuto introdursi nell'area cortilizia dell'abitazione dell'imputato, formalmente demaniale, ma che costituisce un corpo unico con gli immobili di proprietà del ricorrente.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore I