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Sentenza — n. 27838/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by prescription, making the conviction void.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27838/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remanding the case because the alleged crimes were extinguished by prescription. The defendant argued for acquittal and application of specific articles, but the court found the prescriptive period had expired since the facts occurred in 2010. Consequently, the conviction was declared void as the legal basis for punishment no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.p.; Art. 159 c.p.p.: When a crime is extinguished by prescription, the conviction must be annulled without remand because the prosecution is legally impossible.

Parole chiave

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prescription of crimes extinction of criminal liability annulment without remand statute of limitations criminal appeal dismissal delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali inquinamento dei corsi d'acqua

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 158 c.p.p.
Art. 159 c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cp.
art. 131 bis cod. pen
Con il terzo motivo, lamenta manc:ata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ILLIANO VITALE nato a POZZUOLI il 07/05/1981 avverso la sentenza del 09/06/2014 del TRIB.SELDIST. di POZZUOLI dato avviso alleparti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;

RITENUTO IN FATTO

Illiano Vitale ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 14/06/2014, con la quale il Tribunale di Napoli lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 124, 155 e 137 D.Ivo 152/2006, deducendo con il primo motivo di ricorso violazione di legge in ordine l'affermazione della responsabilità, con il secondo motivo di ricorso mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. Con il terzo motivo, lamenta manc:ata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. In ultimo, il ricorrente eccepisce intervenuta prescrizione dei reati contestati, accertati in data 14/11/2010.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Considerato che il ricorso non è tardivo, in quanto l'estratto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in data 09/06/2014, è stato notificato al ricorrente in data 25/02/2023 ed il ricorso è stato depositato il 30/03/2023. 2.Risalendo il fatto al 14/11/2010, è ormai maturato il termine prescrizionale, onde il reato è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.

Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato. Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cp. v. cod. proc. pen., noh risultando evidente il ricorrere di una delle 'cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata. 3.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P