Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27837/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating procedural code requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Rachik Mustapha inadmissible and ordered him to pay costs. Mustapha challenged a second-instance conviction for offenses under the drug trafficking code but failed to specify legal or factual grounds for his claims. The court ruled that the appeal lacked the required specificity mandated by the Code of Criminal Procedure, rendering it procedurally void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds code of criminal procedure specificity requirement drug trafficking procedural defect opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACHIK MUSTAPHA nato il 28/04/1986 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rachik Mustapha ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 291 bis comma 2 e 296 comma 2, d.p.r. 43/1973, deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione violazione di legge e vizio della motivazione in ordine l'affermazione della responsabilità e in ordine al trattamento sanzionatorio.

Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. gen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett.

d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente