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Ordinanza — n. 27829/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging acquittal grounds in a settlement agreement appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27829/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure within a second-instance settlement judgment. The appellant argued for a new trial on acquittal, but the court held that only defects regarding the parties' intent to settle or the judge's ruling content are permissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, c.p.p.; Art. 129, c.p.p.: Appeals against second-instance settlement judgments are inadmissible if they concern waived acquittal grounds, permitting only challenges to the parties' intent to settle or the judge's ruling content.

Parole chiave

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second instance settlement acquittal grounds inadmissible appeal waived grounds Cassation procedure indigenza processuale non provata vizi procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, c.p.p.
103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 cod.
Art. 129, c.p.p.
Nel caso in disamina, come detto, il ricorrente lamenta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
art 129 cod. proc. pen
73 dpr 309/1990 lamentando, con unico motivo di ricorso omessa pronuncia in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art 129 cod. proc. pen.
articolo 589 cod. proc. pen
599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 cod. proc. pen., ne fanno richiesta dichiarando di conc:ordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RE ROSARIO nato a MESSINA il 10/04/1975 avverso la sentenza del 20/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINA`rtat rE7Tarti.;- udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; • Lo Re Rosario ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 dpr 309/1990 lamentando, con unico motivo di ricorso omessa pronuncia in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 cod. proc. pen., ne fanno richiesta dichiarando di conc:ordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglii3nze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Nel caso in disamina, come detto, il ricorrente lamenta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il