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Ordinanza — n. 27828/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming failure to notify second defense counsel of appeal citation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27828/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the appellate court failed to notify his second defense counsel, Gennaro Cardillo, of the citation, having previously done so only for the first counsel, Giovanni Abet. The court found this claim unfounded because the second counsel had already received the hearing minutes and the citation via electronic mail in March 2023, and the first counsel had explicitly waived most appeal grounds at the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 599 cod. proc. pen.; Art. 599 bis cod. proc. pen.: A procedural defect regarding the notification of an appeal citation to a defense counsel is cured if the counsel has received the relevant hearing minutes and citation documents, and if the opposing counsel has waived the grounds for appeal.

Parole chiave

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omessa notifica decreto citazione codifensore di fiducia rinvio udienza rinuncia motivi impugnazione inammissibilita ricorso PEC notifica spese processuali diritto alle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 599 cod. proc. pen.
Costanzo ha ricevuto la notifica del verbale di udienza del 10 marzo 2023, con cui si disponeva il rinvio dell'udienza al 26 maggio 2023, e il decreto di citazione ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., via pec in data 13 Marzo all'indirizzo di posta elettronica umbertocostanzo(d)pec.it.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
Costanzo ha ricevuto la notifica del verbale di udienza del 10 marzo 2023, con cui si disponeva il rinvio dell'udienza al 26 maggio 2023, e il decreto di citazione ai sensi dell'art. 599 cod.
Art. 291 bis d.P.R. 43/1973
art. 291 bis d.P.R. 43/1973
art. 599 cod. proc. pen
Costanzo ha ricevuto la notifica del verbale di udienza del 10 marzo 2023, con cui si disponeva il rinvio dell'udienza al 26 maggio 2023, e il decreto di citazione ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., via pec in data 13 Marzo all'indirizzo di posta elettronica umbertocostanzo(d)pec.it.
art. 599 bis cod. proc. pen
Costanzo ha ricevuto la notifica del verbale di udienza del 10 marzo 2023, con cui si disponeva il rinvio dell'udienza al 26 maggio 2023, e il decreto di citazione ai sensi dell'art. 599 cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILLO GENNARO nato a NAPOLI il 11/02/1986 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cardillo Gennaro ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. 43/1973, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione per il grado d'appello al codifensore di fiducia, avvocato Umberto Costanzo, pur essendo stata effettuata la notifica del suddetto decreto soltanto al codifensore avvocato Giovanni Abet che ha presentato il ricorso per cassazione.

Rappresenta che, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione per omessa notifica del decreto di citazione del giudizio di appello al codifensore di fiducia avvocato Giovanni Abet, la Corte di appello di Napoli è incorsa nella medesima violazione di norme processuali già censurata, effettuando la notifica nei confronti del solo avvocato Abet ed omettendo di notificare il decreto di citazione in appello all'avvocato Costanzo. Considerato che la doglianza è manifestamente infondata, posto che dall'esame degli atti processuali emerge che l'avv.

Costanzo ha ricevuto la notifica del verbale di udienza del 10 marzo 2023, con cui si disponeva il rinvio dell'udienza al 26 maggio 2023, e il decreto di citazione ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., via pec in data 13 Marzo all'indirizzo di posta elettronica umbertocostanzo(d)pec.it. Considerato altresì che dal verbale di udienza del 10/03/2023 emerge che l'avvocato Abet, presente ha chiesto rinvio al fine di munirsi di procura speciale per avanzare proposta di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., previsa rinuncia dei motivi di impugnazione eccetto quelle relative alla rideterminazione della pena e che all'udienza del 09/06/2023 il giudice ha emesso la sentenza ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Preside