Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed grounds and generic lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground, challenging the application of Article 54 of the Penal Code, merely reproduced arguments already rejected by lower courts with legally sound reasoning. The second ground, alleging a lack of motivation regarding Article 131 bis of the Penal Code, was rejected because the appeal lacked specific factual and legal indications required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must present new grounds not already examined by lower courts; generic complaints lacking specific factual and legal support are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUBERTO MICHELE nato a NAPOLI il 27/05/1989 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michelelliberto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, diretto a rivendicare l'applicabilità alla specie dell'ad 54 cp è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti che per quanto sintetici, sono giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle• emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il secondo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla chiesta applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp alla luce di un motivo di appello privo della puntuale indicazioni delle ragioni in fatto e diritto dirette a sostenere il relativo motivo, da ritenersi dunque inammissibile ora per allora, per la genericità dell'assunto, peraltro replicata anche in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.