Ordinanza — n. 27630/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: ZAGAMI VINCENZO nato a BARI il 15/06/1965 avverso l'ordinanza del 20/12/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letta l'istanza di rimessione proposta da Vincenzo Zagami e gli atti trasmessi; rilevato che tramite l'istituto della rimessione del processo il legislatore ha inteso apprestare un rimedio per fronteggiare situazioni di messa in pericolo della sicurezza o della pubblica incolumità, ovvero quando sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, non " altrimenti eliminabili", nel senso che non vi si possa porre rimedio, in particolare, con il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento a tutela della imparzialità della funzione giurisdizionale, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione del giudice ( Sez. 1 n. 740 del 07/07/1995, Rv. 200762); rilevato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale - implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - e che, come tale, esso comporta la necessità di un'interpretazione, restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "traslatio judicii" e che alla luce di tale indicazioni di principio, per "grave situazione locale", deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, e connotato da tale abnormità e consistenza da norì poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto diretto ad incidere sulla imparzialità del giudice( inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza diretta di essa (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27630/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1 n. 740 del 07/07/1995, Rv. 200762); rilevato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale - implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - e che, come tale, esso comporta la necessità di un'interpretazione, restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "traslatio judicii" e che alla luce di tale indicazioni di principio, per "grave situazione locale", deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, e connotato da tale abnormità e consistenza da norì poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto diretto ad incidere sulla imparzialità del giudice( inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza diretta di essa (Sez.
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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: ZAGAMI VINCENZO nato a BARI il 15/06/1965 avverso l'ordinanza del 20/12/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letta l'istanza di rimessione proposta da Vincenzo Zagami e gli atti trasmessi; rilevato che tramite l'istituto della rimessione del processo il legislatore ha inteso apprestare un rimedio per fronteggiare situazioni di messa in pericolo della sicurezza o della pubblica incolumità, ovvero quando sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, non " altrimenti eliminabili", nel senso che non vi si possa porre rimedio, in particolare, con il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento a tutela della imparzialità della funzione giurisdizionale, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione del giudice ( Sez. 1 n. 740 del 07/07/1995, Rv. 200762); rilevato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale - implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - e che, come tale, esso comporta la necessità di un'interpretazione, restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "traslatio judicii" e che alla luce di tale indicazioni di principio, per "grave situazione locale", deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, e connotato da tale abnormità e consistenza da norì poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto diretto ad incidere sulla imparzialità del giudice( inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza diretta di essa (Sez.
U.Ord. n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223638; Conf. Sez. 6 n. 44570 del 06/02/2004, Rv. 230521; Sez. 3 n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952; Sez. 5, Sentenza n. 33226 del 16/04/2019, Rv. 276929); ritenuto che nel caso portato allo scrutinio della Corte, la richiesta di rimessione è manifestamente infondata perché apoditticamente rivendica la sussistenza dei relativi presupposti legittimanti, prospettando temi del tutto non idonei a rappresentare la situazione di pericolo foriera del legittimo sospetto diretto a giustificare l'istanza, valutata nei termini di estrema e stringente rigorosità interpretativa sopra rassegnati; ritenuto che alla rilevata valutazione di inammissibilità consegue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31 ma