Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments and being absorbed by the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Aldo Sciarrone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a resistance charge, arguing that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code and that its reasoning was insufficient. The court rejected these claims because the first ground merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges with legally sound reasoning, while the second ground was entirely subsumed by the appellate court's definitive legal assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already examined by the court of merits or are absorbed by the lower court's definitive legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIARRONE ALDO nato a ERICE il 14/09/1999 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Aldo Sciarrrone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, diretto a contrastare la configurabilità della resistenza contestata, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese a pagina 2 alla luce della situazione in fatto ivi descritta evidentemente coerente ai costituti propri del reato contestato) mentre il secondo, volto a rivendicare l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 131 bis cp ed a denunziare un asserito difetto di motivazione, risulta radicalmente assorbito dalla tranciante considerazione in diritto resa dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.