Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27628/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27628/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27628/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOT FLAVIUS SILVIU nato il 25/01/1979 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RG 2484/24 - Bot Flavius Silviu OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché generico e, in ogni caso, manifestamente infondato. In particolare, l'unico motivo di ricorso lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 27628/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché generico e, in ogni caso, manifestamente infondato. In particolare, l'unico motivo di ricorso lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Parole chiave

Generato dall'IA
aiuto all'evasione di detenuti superamento del visto evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena allontanamento proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOT FLAVIUS SILVIU nato il 25/01/1979 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RG 2484/24 - Bot Flavius Silviu OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché generico e, in ogni caso, manifestamente infondato. In particolare, l'unico motivo di ricorso lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il ricorrente adduce in tal senso - peraltro in maniera del tutto apodittica - la mancanza di una "reale volontà" di violare la misura detentiva a suo carico, nonché la mera occasionalità della condotta. Tale prospettazione non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà correttamente rilievo, in senso ostativo al riconoscimento del beneficio, ai numerosi precedenti penali del ricorrente e alla complessiva gravità del fatto desunta, inter al/a, dall'apprezzabile lasso temporale in cui il ricorrente si è sottratto all'esecuzione della misura (circa 5 ore).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis