Ordinanza — n. 27626/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALA' MASSIMILIANO nato a ROMA il 30/12/1976 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RG 2442/24 - Gualà Massimiliano OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo e, in ogni caso, manifestamente infondato. In particolare, con un unico motivo di ricorso si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla recidiva e alla dichiarazione di delinquenza abituale ex art. 103 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 103 cod. pen; Ordinanza — n. 27626/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo e, in ogni caso, manifestamente infondato. In particolare, con un unico motivo di ricorso si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla recidiva e alla dichiarazione di delinquenza abituale ex art. 103 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALA' MASSIMILIANO nato a ROMA il 30/12/1976 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RG 2442/24 - Gualà Massimiliano OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo e, in ogni caso, manifestamente infondato. In particolare, con un unico motivo di ricorso si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla recidiva e alla dichiarazione di delinquenza abituale ex art. 103 cod. pen.
In relazione ad entrambi i punti, tuttavia, il ragionamento logico-giuridico effettuato dal giudice di merito appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato i numerosissimi precedenti, anche specifici, del ricorrente e avendo adeguatamente dato conto della "continuità personologica che caratterizza ogni singola esperienza delittuosa, fino a quella oggetto del presente processo" (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i