Italian Court dismisses appeals as arguments merely reproduce merits already correctly decided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Procida, Brancato, and Maugeri inadmissible. The court ruled that the contested arguments regarding resistance and joint liability were merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court with legally sound reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning and without logical incongruities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROCIDA MICHELE nato a CATANIA il 07/09/1966 BRANCATO LUCA nato a CATANIA il 24/11/1992 MAUGERI MARIO GIANLUCA nato a CATANIA il 05/12/1985 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Michele Procida, Luca Brancato e Mario Gianluca Maugeri, avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse Di Michele Procida con la quale è stata ribadita ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati dal ricorso di Procida e i primi due motivi dei ricorsi di Brancato e Maugeri, diretti a contestare la configurabilità della resistenza e la responsabilità concorsuale ascritta agli stessi, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo motivo proposto dai rispettivi ricorsi proposti nell'interesse di Brancato e Maugeri, afferente alla mancata applicazione delle generiche appare smentito immediatamente dal portato argomentativo della sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 202