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Ordinanza — n. 27624/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific legal reasoning in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27624/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Saidy Jah Mafugi inadmissible. The appellant contested the lower court's sentencing, alleging a failure to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure and criticizing the lack of specific legal grounds in the reasoning. The court rejected these claims, ruling that the appeal was procedurally flawed and ordered the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it fails to cite the specific legal provisions violated and lacks the requisite detailed reasoning to justify the contested sentencing criteria.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific legal reasoning requirement sentencing criteria justification Article 129 Code of Criminal Procedure Article 616 Code of Criminal Procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
e i criteri apprezzati nel commisurare la pena con censure prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato su tali punti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
e i criteri apprezzati nel commisurare la pena con censure prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato su tali punti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDY JAH MAFUGI (CUI:057QTSD) nato il 15/10/1988 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Saydi Jah Mafugi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si contestano la mancata applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. e i criteri apprezzati nel commisurare la pena con censure prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato su tali punti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.