Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it introduces new trial topics not raised in the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground introduced a new trial topic regarding criminal liability for resistance, which was not raised in the appellate judgment. The court noted that other grounds concerning sentencing and procedural errors were insufficient to render the first-instance judgment reviewable at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it introduces new grounds of judgment not previously raised in the appeal, as the court of cassation reviews only the legality of the judgment based on the grounds already presented.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA DAVIDE nato a PALERMO il 25/02/2003 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide La Rosa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo introduce un tema di giudizio, inerente alla responsabilità per il reato di resistenza ascritto all'imputato, non prospettato con l'appello mentre con altre censure, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo ed al mancato riconoscimento delle generiche replicando doglianze che la sentenza impugnata ha disatteso con sufficiente e non illogica motivazione all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.