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Ordinanza — n. 27621/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for re-litigating merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it sought to re-litigate issues already fully examined and dismissed by the appellate court. The appellant argued for a new assessment of material conduct and subjective intent regarding the alleged offense. The court rejected this, ruling that the lower judges correctly addressed these substantive points without logical inconsistencies, making further review impossible.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if it attempts to re-litigate merits already decided by lower courts with legally sound arguments, as such issues fall outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-litigation of merits cassation review limits subjective intent assessment procedural economy principle motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACURAR CALIN STEFAN nato il 02/07/1974 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Pacurar Calin Stefan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di una condotta materiale e di un atteggiamento soggettivo ( implicitamente ma inequivocabilmente ricavabile dal motivare) destinati a dare conto, con giudizio di merito non sindacabili in questa sede, di un disvalore oggettivo e di una intensità del dolo inconciliabili con la tenuità dell'offesa rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.