Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27620/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and procedural time bar issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Magliolo inadmissible, ruling that the cited grounds were manifestly unfounded and not permitted in a final review. The court found the first argument regarding the victim's credibility was refuted by the lower court's detailed reasoning, while the third argument on generic damages was disregarded due to sufficient motivation in the appealed judgment. Although the second argument claimed the crime was time-barred, the court noted the suspension of the defense period meant the statute of limitations expired after the appellate decision, rendering the claim inconsequential.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 157 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or not permitted by law, and the statute of limitations is calculated from the date the defense period was suspended, not the initial act.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded statute of limitations defense period suspension final review grounds termine di sospensione attenuazione libera della pena durata di protezione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 157 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIOLO ROBERTO nato a PALERMO il 12/02/1965 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA, letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Magliolo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, in quanto il primo motivo, afferente ad asseriti vizi della motivazione con riguardo alla verifica da rendere in relazione alla attendibilità della persona offesa e del suo narrato è smentito superato dalla lettura del provvedimento impugnato che da conto di una disamina puntuale, lineare e dotata di coerente logicità del dato alla luce di una esauriente disamina dei rilievi critici difensivi; il terzo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle generiche, va marcatamente disattesa perchè la sentenza impugnata , anche in parte qua, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; il secondo motivo, con il quale si adduce l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato in data precedente alla sentenza di appello ( 24 maggio 2023) alla luce della riqualificazione operata dalla Corte territoriale (dall'estorsione contestata all'ipotesi dui all'ad 393 cp) risluta prospettato trascurando la sospensione maturata in primo grado ( per legittimo impedimento del difensore) che, considerata la data di consumazione del fatto ( 14 ottobre 2015), rende inconferente il rilievo (perché la prescrizione è maturata successivamente alla decisione appellata) alla luce della inammissibilità degli altri motivi di impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.