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Ordinanza — n. 27610/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming violation of adversarial principle due to lack of defense notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27610/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible on procedural grounds. The appellant alleged a violation of the adversarial principle because the defense was not notified of the proceedings. The court ruled that since the decision was issued under specific statutory exceptions, notification to the defense was not required, rendering the claim manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5 bis c.p.p.; Art. 625 bis c.p.p.: When a judgment is rendered pursuant to the second paragraph of Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, notification to the defense is not necessary, and claims alleging a violation of the adversarial principle based on this omission are inadmissible.

Parole chiave

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violation of adversarial principle lack of defense notification exceptional summary procedure inadmissible appeal manifestly unfounded claim procedimento contraddittorio ritiro della domanda di revisione revoca straordinaria

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5 bis c.p.p.
Art. 625 bis c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
610 comma 5 bis cpp sì che non occorreva al fine notificare al difensore alcun avviso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, anche questa definita de plano alla luce della manifesta infondatezza del ricorso straordinario ex art 625 bis comma 4, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
610 comma 5 bis cpp sì che non occorreva al fine notificare al difensore alcun avviso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, anche questa definita de plano alla luce della manifesta infondatezza del ricorso straordinario ex art 625 bis comma 4, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO AGOSTINO nato a BITONTO il 18/02/1984 avverso l'ordinanza del 29/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(da—t-6.-UNIMY-airejD --- a r 1- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Agostino Caputo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto denunzia ex art 625 bis cpp una asserita violazione del contradditorio quando di contro la sentenza impugnata risulta emessa da questa Corte ai sensi del secondo periodo dell'art. 610 comma 5 bis cpp sì che non occorreva al fine notificare al difensore alcun avviso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, anche questa definita de plano alla luce della manifesta infondatezza del ricorso straordinario ex art 625 bis comma 4, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.