Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing determination under Article 616 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fathalli Issam inadmissible, ruling that the grounds raised do not fall within the scope of admissible challenges in a finality proceeding. The appellant contested the appellate court's decision regarding both the recognition of generic mitigating circumstances and the specific length of the imposed penalty. The court rejected these arguments because they pertain to the determination of punitive treatment, which is not reviewable at this stage given the lower court's sufficient and logical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the determination of punitive treatment or sentencing, as such matters are not subject to review in finality proceedings if the lower court's decision is sufficiently motivated and logically sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATHALLI ISSAM nato il 29/10/1987 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Fathalli Issam avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive nel giustificare sia il mancato riconoscimento delle generiche sia la misura della pena irrogata . rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.