Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27603/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as admissible grounds merely reproduce merits already decided correctly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the raised grounds were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant argued for specific legal exclusions regarding the gravity of conduct and alternative sentencing, but the appellate court had already addressed these points with legally sound reasoning. Consequently, the court ruled that the judgment on the merits was not subject to review in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and coherent reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of appeal reproduction of merits supreme court review legal exhaustion cassation procedure elusione fiscale evasione all'obbligo di contribuzione complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cp
Art. 53 legge 689 del 1981
Art. 58 legge 689 del 1981
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAPPAOLO ANGELO nato a SALERNO il 09/12/1970 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Frappaolo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa diretta a ribadire ammissibilità e fondatezza dei motivi; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede sia in relazione ai profili di responsabilità per l'evasione contestata, sia con riguardo alla ritenuta non applicabilità della causa di esclusione della non punibilità di cui all'art 131 bis cp per la gravità della condotta e l'intensità del dolo ritenuti, sia, infine, in relazione al giudizio prognostico ex art 53 e 58 legge 689 del 1981 negativamente esitato rispetto alla pena sostitutiva sollecitata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.