Italian Supreme Court dismisses appeal as admissible grounds merely reproduce merits already decided correctly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the raised grounds were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant argued for specific legal exclusions regarding the gravity of conduct and alternative sentencing, but the appellate court had already addressed these points with legally sound reasoning. Consequently, the court ruled that the judgment on the merits was not subject to review in this stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and coherent reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAPPAOLO ANGELO nato a SALERNO il 09/12/1970 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Frappaolo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa diretta a ribadire ammissibilità e fondatezza dei motivi; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede sia in relazione ai profili di responsabilità per l'evasione contestata, sia con riguardo alla ritenuta non applicabilità della causa di esclusione della non punibilità di cui all'art 131 bis cp per la gravità della condotta e l'intensità del dolo ritenuti, sia, infine, in relazione al giudizio prognostico ex art 53 e 58 legge 689 del 1981 negativamente esitato rispetto alla pena sostitutiva sollecitata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.