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Ordinanza — n. 27600/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27600/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27600/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLUTO GIULIO nato a NOCERA INFERIORE il 26/01/1971 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giulio Velluto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato oltre che generico quanto alla relativa prospettazione , emergendo dagli atti che la notifica del decreto di citazione in appello, in uno a quella del verbale di udienza del 12 settembre 2023, venne rifiutata dall'imputato appellante senza che la difesa abbia altresì evidenziato aspetti in fatto, emergenti dalla relata, destinati a rendere incerto il contenuto dell'atto notificando; il secondo contrasta le scelte della Corte del merito rispetto alle richieste di rinnovazione istruttoria sollecitate dalla difesa ( dirette a disporre una perizia per accertare la capacità di intenere e volere del ricorrente all'epoca del fatto e alla escussione del padre proprio al fine di supportare la tesi inerente il possibile vizio da verificare tramite l'accertamento peritale) puntualmente disattese con motivazione logica e assorbente ( rispetto alla escussione della prova orale) diretta a mettere in evidenza la compiutezza delle emergenze acquisite tali da escludere incertezze in relazione alla capacità dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27600/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria mancata contestazione dei fatti facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLUTO GIULIO nato a NOCERA INFERIORE il 26/01/1971 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giulio Velluto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato oltre che generico quanto alla relativa prospettazione , emergendo dagli atti che la notifica del decreto di citazione in appello, in uno a quella del verbale di udienza del 12 settembre 2023, venne rifiutata dall'imputato appellante senza che la difesa abbia altresì evidenziato aspetti in fatto, emergenti dalla relata, destinati a rendere incerto il contenuto dell'atto notificando; il secondo contrasta le scelte della Corte del merito rispetto alle richieste di rinnovazione istruttoria sollecitate dalla difesa ( dirette a disporre una perizia per accertare la capacità di intenere e volere del ricorrente all'epoca del fatto e alla escussione del padre proprio al fine di supportare la tesi inerente il possibile vizio da verificare tramite l'accertamento peritale) puntualmente disattese con motivazione logica e assorbente ( rispetto alla escussione della prova orale) diretta a mettere in evidenza la compiutezza delle emergenze acquisite tali da escludere incertezze in relazione alla capacità dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.