Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Landazury Portocarrero Zuleimia inadmissible because its grounds merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant challenged the conviction regarding evasion and sentencing, but the lower court had correctly addressed the gravity of the facts, the existence of recidivism, and the inapplicability of conditional suspension. Consequently, the court ruled that these merits issues were not subject to review at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and precise reasoning, rendering the judgment non-censurable in this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDAZURY PORTOCARRERO ZULEIMIA nato il 29/06/1970 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Landazury Portocarrero Zuleimia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici dei merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede con riguardo alla configurabilità della contestata evasione ( si vedano le considerazioni spese alla pagina 3, dal secondo capoverso), alla gravità del fatto e alla intensità del dolo rassegnate a sostegno della ritenuta non applicabilità alla specie dell'art 131 bis cp ( penultimo capoverso di pag. 3), alla ritenuta sussistenza della recidiva ( ultimo capoverso pagina 3) e al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena ( ultimo capoverso di pagina 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.