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Ordinanza — n. 27589/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as recidivism claims lack merit and violate finality rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Caruso inadmissible, ruling that the cited grievances regarding recidivism were not permissible in a finality proceeding. The court found the lower court's decision on recidivism was sufficiently motivated and logically sound, rendering the judgment unchallengeable at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and Caruso was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: Appeals against final judgments on recidivism are inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and logical, as such judgments cannot be re-examined for substantive errors in this stage.

Parole chiave

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recidivism appeal finality principle inadmissible appeal Cassation procedure sufficient motivation motivi di cassazione recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 617 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO MICHELE nato a MILANO il 26/04/1974 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Caruso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettati non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto unicamente afferenti al riconoscimento delle recidiva quando di contro la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.