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Ordinanza — n. 27587/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27587/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27587/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANI BADR nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lamani Badr avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita ulteriormente l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con i motivi diversi dal quarto replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp, sia in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle generiche rispetto alla recidiva mentre con il quarto motivo lamenta l'omessa valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l'acquisizione della ordinanza meglio descritta dalla relativa rubrica, rinnovazione tanto implicitamente quanto evidentemente ritenuta non necessaria perché inerente ad aspetto in fatto non dirimente rispetto alla ritenuta non applicabilità dell'alt 131 bis come si evince immediatamente dal tenure delle considerazioni spese a sostegno di tale ultima valutazione ostativa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27587/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio criminalità persistente continuazione dell'esecuzione controllo della commisurazione della pena reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANI BADR nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lamani Badr avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita ulteriormente l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con i motivi diversi dal quarto replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp, sia in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle generiche rispetto alla recidiva mentre con il quarto motivo lamenta l'omessa valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l'acquisizione della ordinanza meglio descritta dalla relativa rubrica, rinnovazione tanto implicitamente quanto evidentemente ritenuta non necessaria perché inerente ad aspetto in fatto non dirimente rispetto alla ritenuta non applicabilità dell'alt 131 bis come si evince immediatamente dal tenure delle considerazioni spese a sostegno di tale ultima valutazione ostativa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.