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Ordinanza — n. 27585/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by lower courts on non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27585/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Scarinci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Scarinci challenged a second-instance judgment that had previously rejected his defense based on the statutory cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court determined that the arguments raised were legally sound but had already been thoroughly examined and dismissed by the lower judges, rendering further review unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation may reject an appeal when the contested judgment is not subject to cassation review because the lower courts have already correctly assessed the merits of the defense arguments.

Parole chiave

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Art. 616 cod. proc. pen. non-punishment cause Art. 131-bis cp inadmissible appeal repetitive arguments Cassazione Roma second instance judgment attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cp
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARINCI FRANCESCO nato a ORTONA il 05/10/1993 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Scarinci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicàmente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere i relativi giudizio di merito non censurabili in questa sede con riguardo alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'alt 131 bis cp e delle generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.