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Ordinanza — n. 27581/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because generic mitigation arguments require factual review, not legal scrutiny.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27581/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the argument that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances. The appellant contended that specific factors like the intensity of intent and the victim's fragility were not adequately weighed, yet the court ruled that determining the appropriate penalty and assessing mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code constitutes a factual judgment. Consequently, the court held that such matters cannot be reviewed in cassation unless the first-instance reasoning is contradictory or incongruous, which was not found here.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the assessment of mitigating circumstances or the determination of the appropriate penalty, as these constitute factual judgments subject to the discretion of the first-instance court.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances factual judgment review Article 62-bis Penal Code cassation admissibility penalty proportionality attenuazione della pena peggioramento di uno stato anteriore risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419
248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEZIALE CIRO nato a NAPOLI il 23/11/1986 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, di analogo contenuto, a firma degli avv.ti Massimo Trigari e Antonio Iavarone, presentati nell'interesse di Ciro Speziale; ritenuto che l'unico motivo per entrambi gli atti di impugnazione, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (già dedotta in termini insuperabilmente generici in sede di gravame), non è consentito in sede di legittimità, poiché l'individuazione della pena più adeguata e la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. sono oggetto di un giudizio di fatto, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria (come nel caso di specie, nel quale comunque si è ridotta la pena rispetto al primo grado, cfr. p. 3 sull'intensità del dolo, la capillarità dell'organizzazione e la fragilità della vittima,), non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Preside