Cassation appeal dismissed as inadmissible due to missed appeal deadline during court holiday suspension period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. Although the appealed judgment was issued on May 23, 2023, the 90-day appeal period was suspended during the court holiday, extending the deadline to October 30, 2023. The appellant filed the appeal on November 2, 2023, missing the cutoff, and the court imposed a fine for the procedural failure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed after the deadline, even if the delay was caused by the suspension of terms during holidays, is inadmissible without exception, resulting in a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRESU ROBERTO nato a SASSARI il 28/09/1964 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI(dato avviso alle parq udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Roberto Fresu è inammissibile perché proposto senza l'osservanza del termini per l'impugnazione stabilito dalla legge; invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata il 23 maggio 2023, con indicazione di 90 giorni per il deposito, che è scaduto durante il periodo di sospensione feriale dei termini; di conseguenza, dal 1 settembre è iniziato a decorrere il termine complessivo di 60 giorni (45+15 ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.) per proporre impugnazione, termine che è scaduto il 30 ottobre 2023 (giorno non festivo), mentre il ricorso per cassazione, come risulta dal timbro apposto dal funzionario giudiziario, è stato proposto solo il 2 novembre 2023; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/202