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Ordinanza — n. 27579/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to missed deadline during holiday suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27579/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Fabio Alemanno's appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. Although the lower court set a 90-day period, the holiday suspension of terms extended the actual filing window to 60 days, which ended on October 30, 2023. Since the appeal was submitted on November 13, 2023, without fault attributable to the appellant, the court ordered the payment of procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed after the deadline extended by holiday suspension is inadmissible, and the appellant is liable for costs and a fine absent proven fault.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal holiday term suspension statutory deadline extension procedural costs criminal appeal fine termini di ricorso decorrenza del termine restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEMANNO FABIO nato a COPERTINO il 16/01/1966 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE Lciato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Fabio Alemanno è inammissibile perché proposto senza l'osservanza del termini per l'impugnazione stabilito dalla legge; invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata il 29 maggio 2023, con indicazione di 90 giorni per il deposito, che è scaduto durante il periodo di sospensione feriale dei termini; di conseguenza, dal 1 settembre è iniziato a decorrere il termine complessivo di 60 giorni (45+15 ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.) per proporre impugnazione, termine che è scaduto il 30 ottobre 2023, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto solo il 13 novembre 2023, come risulta dalla certificazione del funzionario giudiziario apposta in calce alla sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2