Criminal appeal dismissed for lack of domicile declaration; constitutional challenge to new procedural rules rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to declare or elect a domicile when the appeal was filed in absentia. The appellant argued that the new procedural rules requiring such a declaration violated constitutional rights, but the court found the legislative choice reasonable and necessary to prevent frivolous appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022; Art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.: The requirement for a declaration or election of domicile in appeals filed in absentia is a reasonable legislative choice that does not violate constitutional rights, as it regulates the accessory faculty of the defender rather than limiting the personal right of the accused to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZETTA GENNARO nato a BATTIPAGLIA il 21/10/1936 avverso l'ordinanza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Gennaro Lanzetta è inammissibile, in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, l'appello avverso,isione pronunciata, in assenza dell'imputato, il 12 giugno 2023 - e quindi regolato dall'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022 - non era accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'interessato, e dovendosi ribadire la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, che è volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis, ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324-01), e che, d'altronde, non comporta alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regola le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma