Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to fall within statutory grounds for appeals against settlement sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Nadi Jawad inadmissible because it did not meet the specific statutory requirements for challenging a settlement sentence. Jawad argued for a violation of law and lack of reasoning, but the court found these grounds excluded from the limited exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and Jawad was ordered to pay the procedural costs and a monetary fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 444 are admissible only for specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals based on general violations of law or lack of reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADI JAWAD natoil 14/02/1987 avverso la sentenza del 15/12/2023 del TRIBUNALE di FERMO(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; 4-, Rilevato che il ricorso proposto da Nadi Jawad, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, essendo proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/202