Court dismisses appeal filed personally by defendant after new law requires lawyer signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Domenico Piserchia inadmissible because it was submitted personally rather than by a qualified lawyer. The defendant argued for the right to file directly, but the court noted that Law No. 103 of June 23, 2017, amended Article 613 of the Code of Criminal Procedure to mandate lawyer representation for appeals. Consequently, the court ruled the filing invalid and ordered the defendant to pay legal fees and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be filed exclusively by a lawyer registered on the special roll, rendering personal filings inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISERCHIA DOMENICO nato a FOGGIA il 03/03/1977 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO(dato avviso alle parg — udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso di Domenico Piserchia è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, la quale, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art.613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024.