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Ordinanza — n. 27573/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27573/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27573/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDINO ANTONIO nato a POZZUOLI il 18/06/1962 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Antonio Gaudino, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - in considerazione dei precedenti penali specifici, da ciò evidentemente desumendo che il nuovo delitto della stessa specie sia indicativo di una più marcata pericolosità sociale, e considerando che la condotta tenuta dall'imputato è stata valutata per riconoscere l'applicazione delle attenuati generiche, sia pure con giudizio di equivalenza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc:. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27573/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sanzioni penali inadempimento reiterato impugnabilità della decisione di rinvio riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDINO ANTONIO nato a POZZUOLI il 18/06/1962 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di Antonio Gaudino, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - in considerazione dei precedenti penali specifici, da ciò evidentemente desumendo che il nuovo delitto della stessa specie sia indicativo di una più marcata pericolosità sociale, e considerando che la condotta tenuta dall'imputato è stata valutata per riconoscere l'applicazione delle attenuati generiche, sia pure con giudizio di equivalenza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc:. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024.