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Ordinanza — n. 27572/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it concerns factual evaluation and lacks critical analysis of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27572/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Jenyfer Cipolla's appeal inadmissible because it challenged the factual evaluation of the lower court regarding her criminal liability. Cipolla argued a defect in reasoning concerning her omission of family income details on a citizenship benefit application, but the court noted such appeals require critical analysis of the judgment's arguments, which were absent here. Consequently, the appeal was rejected, and Cipolla was ordered to pay procedural costs and a 3,000 euro fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it concerns the evaluation of evidence or the reconstruction of facts, as these fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance and require a critical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evaluation of evidence factual reconstruction critical analysis requirement procedural costs sanction nuova domanda di rendita d'invalidità petizione d'eredità rivalutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Giampiero Vellucci, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Giampiero Vellucci, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA JENYFER nato a VEROLI il 12/09/1980 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; fr#'1 Rilevato che il ricorso proposto da Jenyfer Cipolla, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - che l'imputata presentò la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza allegando l'autocertificazione sui requisiti economici nella quale aveva omesso di dichiarare la presenza, nel proprio nucleo famigliare, di Patrizia Basile, che pure risultava inserita nel certificato di stato di famiglia e che, ai fini ISEE, era percettrice di redditi, i quali, ove dichiarati, avrebbero comportato il superamento della soglia prevista per usufruire del beneficio; vista la memoria redatta dal difensore, avv.

Giampiero Vellucci, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/