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Ordinanza — n. 27571/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty agreement dismissed for lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27571/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Salamino's appeal inadmissible, ruling it was filed outside the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Salamino challenged a penalty agreement sentence, but the Court found his arguments regarding motivation defects and legal qualification did not fall within the narrow scope of allowable grounds for cassation against such agreements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty agreements are strictly limited to specific grounds; appeals based on general defects in motivation or legal qualification are inadmissible.

Parole chiave

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penalty agreement cassation appeal inadmissible grounds Code of Criminal Procedure procedural costs monetary fine voluntary plea motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Vincenzo Salamino, che deduce il vizio id motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, essendo proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Vincenzo Salamino, che deduce il vizio id motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMINO VINCENZO nato a BARI il 03/01/1995 avverso la sentenza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di BARI(dato avviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Vincenzo Salamino, che deduce il vizio id motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, essendo proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/202