Cassation court dismisses appeal on drug trafficking sentencing, ruling discretionary penalty increase is non-reviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mustapha Khaidon inadmissible due to alleged defects in reasoning regarding his sentence enhancement. Khaidon argued the penalty increase lacked proper justification, while the lower court affirmed the discretion exercised based on his continuous drug trafficking history and prior convictions. The court ruled that such discretionary sentencing evaluations are not subject to review in cassation proceedings unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that discretionary sentencing evaluations regarding the increase of penalty for continued commission of crimes are not reviewable in cassation proceedings if adequately motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAIDON MUSTAPHA nato il 10/02/1995 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Mustapha Khaidon, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena inflitto per la continuazione, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale - il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, ribadito la congruità della pena irrogata in considerazione della pericolosità a delinquere dell'imputato, il quale ha svolto in via continuativa, per anni, l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, e ciò nonostante le condanne e gli arresti precedentemente subiti, e dell'elevato numero di cessioni descritte dagli acquirenti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/202