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Ordinanza — n. 27569/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds concern fact-finding and lack of critical analysis of sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27569/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Bekim Berisha's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the reasoning for criminal liability and increased sentencing. The court held that the first ground improperly challenged the judge's evaluation of evidence and the second ground failed to critically analyze the appellate court's assessment of drug purity and recidivism. Consequently, the appeal was dismissed, and Berisha was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern the evaluation of evidence or the critical analysis of the reasoning underlying the judgment, rather than manifest errors of law.

Parole chiave

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inadmissibility appeal evaluation of evidence critical analysis reasoning drug trafficking recidivism procedural costs fine superamento del visto momento del reato infrazioni alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
276694); t"" r rilevato che,11 secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione con riguardo al delitto ex art. 73 d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 186 Corte Cost.
art. 385 cod. pen
art. 276 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019 Di Martino
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA BEKIM nato a BRESCIA il 19/04/1982 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da Bekim Berisha, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità del delitto ex art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito c:he l'autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari in Chiari era stata concessa esclusivamente per consentire all'imputato di recarsi presso lo studio del proprio difensore, ubicato in Brescia, per un appuntamento fissato per le ore 16, laddove il Berisha fu sorpreso in un cortile di via Cortezzano in Chiari, in compagnia di una ragazza, dalla.- ore 13.10 alle ore 13.5:3, dovendosi ribadire che integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 35681 del 30/05/20,19, Di Martino, Rv. 276694); t"" r rilevato che,11 secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione con riguardo al delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha confutato l'argomentazione difensiva tesa ad accreditare l'appartenenza della sostanza stupefacente a un'unica partita, evidenziando che essa non solo non risulta comprovata da alcun elemento di sostegno, ma è smentita dagli esiti della pregressa perquisizione, nel corso della quale non venne rinvenuto il quantitativo sequestrato in epoca successiva, e ha perciò ribadito la congruità della pena inflitta alla luce del grado di purezza della sostanza stupefacente, del precedente specifico e del fatto che l'imputato abbia reiterato l'attività illecita mentre era sottoposto a una misura cautelare proprio in relazione alla violazione della disciplina degli stupefacenti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso