Cassation appeal against penalty agreement dismissed as it lacks statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a penalty agreement based on alleged defects in reasoning, which the Court found did not fall within the narrow categories of admissible grounds such as lack of correlation between the request and the judgment or legal error in qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a penalty agreement is admissible only for specific statutory grounds; appeals based on general defects in reasoning or lack of correlation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATISANO PIETRO nato a BRUZZANO ZEFFIRIO il 04/08/1961 avverso la sentenza del 22/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA&Iato avviso alle parti-;7 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; h Rilevato che il ricorso proposto da Pietro Brancatisano, che deduce il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, essendo proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/20