Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27565/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to challenge evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27565/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Zairi Ahmed inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Ahmed argued violations of procedural law and reasoning flaws regarding the defendant's criminal liability based on phone intercepts and witness testimony. The court rejected these claims because the appeal lacked specific grounds to challenge the evidence evaluation and offered only generic criticisms without confronting the lower court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 533 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern the evaluation of evidence or present generic arguments that do not specifically confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal evaluation of evidence generic arguments procedural law violation criminal liability reasoning procedimento in contumacia permesso di promuovere un procedimento penale registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 268, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 271, comma 1, cod. proc. pen.
pen., non prevedendo l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. alcuna sanzione di inutilizzabilità (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
13 e 14) con un percorso argomentativo privo di profili di illogicità manifesta, peraltro nemmeno evidenziati dal ricorrente, che si limita a criticare la valutazione del materiale probatorio operata, in maniera convergente, dai giudici di merito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 13, comma 1, Cost.
art. 533 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
13 e 14) con un percorso argomentativo privo di profili di illogicità manifesta, peraltro nemmeno evidenziati dal ricorrente, che si limita a criticare la valutazione del materiale probatorio operata, in maniera convergente, dai giudici di merito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIRI AHMED nato il 05/03/1988 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Zairi Ahmed, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, sia perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base sia del contenuto delle intercettazioni telefoniche, ritenute pienamente utilizzabili richiamando il principio secondo cui la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle captazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto delle conversazioni captate può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, anche se in un luogo diverso da quello indicato nel decreto del pubblico ministero, senza che, in tal caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non prevedendo l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. alcuna sanzione di inutilizzabilità (Sez. 5 , n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427); sia delle dichiarazioni testimoniali, ampiamente analizzate dalla Corte di merito (p. 13 e 14) con un percorso argomentativo privo di profili di illogicità manifesta, peraltro nemmeno evidenziati dal ricorrente, che si limita a criticare la valutazione del materiale probatorio operata, in maniera convergente, dai giudici di merito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma