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Ordinanza — n. 27562/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27562/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27562/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 19/09/1974 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Giuseppe Giugliano, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di conversione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale - il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, escluso l'idoneità della invocata pena pecuniaria ad assolvere la funzione rieducativa, in considerazione dei precedenti penali di cui è gravato l'imputato, e considerando che, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381); vista la memoria redatta dal difensore, avv.

Regesto Legislator

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art. 545-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27562/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381); vista la memoria redatta dal difensore, avv.

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria attitudine all'integrazione lavoro del detenuto pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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art. 545-bis cod. proc. pen
10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Enrico Ranieri, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 19/09/1974 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Giuseppe Giugliano, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di conversione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale - il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, escluso l'idoneità della invocata pena pecuniaria ad assolvere la funzione rieducativa, in considerazione dei precedenti penali di cui è gravato l'imputato, e considerando che, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381); vista la memoria redatta dal difensore, avv.

Enrico Ranieri, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19