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Ordinanza — n. 27559/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to express waiver by the appellant on April 15, 2024.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27559/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pietro Pileci inadmissible because the appellant explicitly waived the request on April 15, 2024. Although Pileci initially alleged defects in motivation regarding Article 131-bis of the Penal Code and violations of law concerning criminal liability, he formally renounced the appeal before the court's final ruling. Consequently, the court ordered Pileci to pay procedural costs and a monetary fine of 3,000 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant expressly waives the request in the forms prescribed by law, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a monetary fine.

Parole chiave

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express waiver of appeal inadmissibility of criminal appeal procedural costs and fine renunciation of legal remedy Corte di Cassazione ruling ritiro della querela penale ricorso per cassazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 617 cod. proc. pen.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILECI PIETRO nato a TORINO il 06/01/1957 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO C:ORBETTA;Visto il ricorso proposto da Pietro Pileci, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità; vista la rinuncia al ricorso espressa dal ricorrente con dichiarazione resa il 15 aprile 2024, la cui sottoscrizione è stata autenticata dal difensore di fiducia; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia manifestata nelle forme di legge; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024.