Italian court dismisses appeal against prison sentence conversion denial due to recidivism and lack of stable residence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nabil Lakouache inadmissible regarding the denial of converting his detention sentence into public utility work. The lower court exercised discretionary power to reject the request based on recidivism, negative prognoses regarding employment and housing, and the prisoner's return to drug dealing after release. The supreme court upheld this decision, noting that such discretionary evaluations are not subject to review in a legitimacy trial unless flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court's discretionary evaluation of recidivism and social reintegration prospects, when adequately motivated, is not subject to review in a legitimacy trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKOUACHE NABIL nato il 11/04/1978 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Nabil Lakouache, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di conversione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale - il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, escluso, alla luce dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., i presupposti della richiesta sostituzione stante la ritenuta recidiva, la prognosi negativa per l'assenza di lavoro e di una dimora stabile, e, soprattutto, la ricaduta nell'attività di spaccio dopo che l'imputato era uscito dal centro di permanenza di Torino, circostanza ritenuta indicativa, in maniera non implausibile sul piano logico, del fallimento di ogni percorso di risocializzazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/20