Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of counsel and procedural waiver of agreed points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Samir El Khiati's appeal inadmissible due to the absence of a qualified defense attorney and the waiver of disputed points. The applicant personally filed the request to raise a constitutional question regarding Article 613 of the Code of Criminal Procedure, while the parties had previously agreed on specific terms in a settlement sentence. The court ruled that technical representation is mandatory for Cassation appeals and that agreed points preclude further arguments unless they involve illegal sentencing or consent issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: The requirement for a qualified defense attorney in Cassation appeals is mandatory and does not infringe on defensive rights; furthermore, parties' agreement on points in a settlement sentence waives the right to raise further grievances in the subsequent legitimacy judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHIATI SAMIR nato il 19/11/1983 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOtg-ato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso di Samir El Khiati è inammissibile, sia perché proposto personalmente dall'interessato senza il patrocinio di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, dovendosi ritenere manifestamente infondata la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen — in relazione agli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011); sia perché, riguardando il ricorso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinLncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19