Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction increase due to generic arguments and adequate sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by El Khdar Nesrallah inadmissible for failing to provide specific argumentation regarding the sentencing increase. The lower court adequately justified the penalty by weighing the significant quantity of hashish involved and the defendant's specific criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic allegations unsupported by specific argumentation or if the lower court's reasoning is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHDAR NESRALLAH CUI 011-30BY nato il 10/01/1978 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; A Rilevato che il ricorso proposto da Nerallah El Khdar, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione, è inammissibile sia perché prospetta deduzioni generiche, non essendo sorrette da alcun apparato argomentativo, sia perché, in ogni caso, la Corte di merito ha adeguatamente e in maniera non manifestamente illogica motivato il complessivo trattamento sanzionatorio, valorizzando sia la concreta gravità del fatto, relativo alla cessione di quantitativi di hashish nell'ordine della decina di chilogrammi, sia i precedenti penali specifici cli cui risulta gravato il ricorrente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024