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Ordinanza — n. 27554/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27554/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27554/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLI DAVIDE nato a BRESCIA il 06/05/1979 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Visto il ricorso proposto da Davide Cirelli, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27554/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro procedura di ricusazione rinuncia alla motivazione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. proc. pen
in relazione all'art. 649 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLI DAVIDE nato a BRESCIA il 06/05/1979 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Visto il ricorso proposto da Davide Cirelli, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.; vista la rinuncia al ricorso espressa personalmente dal ricorrente con dichiarazione resa il 20 marzo 2024 presso la casa circondariale di Brescia; rilevato che il ricorso è inammissibile per rinuncia manifestata nelle forme di legge; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cqd. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024.