Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27553/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on drug possession for violating rules on evidence evaluation and factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27553/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared Riccardo Arnone's appeal inadmissible, ruling that it improperly challenged the lower court's assessment of evidence and factual reconstruction regarding drug possession. Arnone argued for a violation of law and lack of motivation concerning the criminal liability affirmed by the appellate court. The court rejected these claims because the appeal failed to critically analyze the specific arguments used to establish the defendant's possession and the illicit purpose of the seized substance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court on matters of fact evaluation and factual reconstruction are inadmissible as they pertain to the trial court's discretionary power to assess evidence and reconstruct events.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Supreme Court Admissibility Evidence Evaluation Factual Reconstruction Drug Possession Appeal Procedural Violation Costs and Fines detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE RICCARDO nato a GENZANO DI ROMA il 17/07/1993 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Riccardo Arnone, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito, per un verso, la riconducibilità all'imputato della sostanza sequestrata, evidenziando che la droga era custodita all'interno di un cassetto del comodino della camera da letto dell'abitazione situata al seminterrato, all'epoca dei fatti in uso al solo imputato, il quale fu trovato in possesso della chiave del cancello esterno e di quella della porta d'ingresso del locale; per altro verso, la destinazione allo spaccio di detta sostanza, in relazione al quantitativo della medesima e alla sua suddivisione in ventisette bustine termosaldate, e considerando che le condizioni economiche dell'Arnone, disoccupato, non giustificavano il ricorso a tale scorta di stupefacente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/0