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Ordinanza — n. 27549/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for smuggling tobacco, citing inadmissibility and lack of new facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27549/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Criscuolo Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for smuggling foreign tobacco, arguing the lower court ignored his lack of specific prior criminal records and denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the appellate court's reasoning was sound based on existing trial evidence and that the appellant was attempting to relitigate facts already examined, which is prohibited at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence already examined by the court of first instance; appeals must present new grounds or legal errors, not a request for a different factual assessment of established facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal smuggling tobacco recidivism specific mitigating circumstances Court of Cassation retrial prohibited court costs violazione dell'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 99 cod. pen.
Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che al ricorrente è contestarA recidiva ordinaria ai sensi dell'art. 99 cod. pen. (disapplicata dal giudice di primo grado), nonché la recidiva specifica nel contrabbando ai sensi dell'art.
Art. 296, comma 2, d.P.R. 43/1973
(disapplicata dal giudice di primo grado), nonché la recidiva specifica nel contrabbando ai sensi dell'art. 296, comma 2, d.P.R.
d.lgs. n. 8/2016
art. 99 cod. pen
Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che al ricorrente è contestarA recidiva ordinaria ai sensi dell'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 31/08/1993 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Criscuolo Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza m epigrafe indicata con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui agli artt.291•bis e 296, comma 2, d.P.R. 43/1973, per aver, già recidivo, detenuto tabacco lavorato estero. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità, non essendo l'imputato gravato da precedenti penali specifici e, con il secondo, vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica e, quindi, noR, censurabile.

Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che al ricorrente è contestarA recidiva ordinaria ai sensi dell'art. 99 cod. pen. (disapplicata dal giudice di primo grado), nonché la recidiva specifica nel contrabbando ai sensi dell'art. 296, comma 2, d.P.R. 43/1973, essendo l'imputato gravato da due precedenti specifici per reati di contrabbando, peraltro successivi al decreto legislativo n.8/2016, che ha depenalizzato esclusivamente la fattispecie di contrabbando non aggravata. Anche le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili ove sorrette da congrua motivazione.

Nel caso in disamina, la Corte oistrettuale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali di cui è 'gravato il ricorrente;relativi a reati *di poto d'armi, di resistenza pubblico ufficiale *, di rapina, oltre ai precedenti per contrabbando anteriori, nonché successivi, al febbraio 2016. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estense